CONDIZIONI GENERALI – OBBLIGHI DEL LOCATORE

  1. La Mida Rent (Mida Service SRL) (qui di seguito denominata “Locatore”) consegna al locatario (qui di seguito denominato “Cliente”) l’autoveicolo indicato a pag. 1 del contratto di noleggio con i seguenti accessori: triangolo per la sosta,kit di attrezzi usuali, una ruota di scorta, carta verde assicurativa e tutti i documenti necessari per la circolazione del veicolo quali carta di circolazione, che deve essere sempre lasciata all’interno del veicolo, il certificato ed il contrassegno di assicurazione, nonché gli altri accessori elencati a pag. 1. L’autoveicolo in noleggio è fornito di serbatoio pieno di carburante, salvo diversa indicazione a pag. 1 della lettera di noleggio, e deve essere riconsegnato al termine del noleggio con lo stesso quantitativo di carburante, in caso contrario,il Cliente è obbligato a corrispondere il costo del carburante mancante oltre al supplemento per il rifornimento secondo le tariffe indicate nel depliant ufficiale.
  2. Il Locatore si obbliga a rimborsare al Cliente le somme dallo stesso spese per riparazione di guasti all’autoveicolo, purché le medesime risultino regolarmente intestate alla Mida Rent (Mida Service SRL). In caso di spese di importo superiore a Euro 51,56 il Cliente dovrà chiedere ed ottenere l’autorizzazione preventiva del Locatore.
  3. Il Cliente si obbliga a) a condurre l’autoveicolo e a custodirlo insieme agli accessori,diligentemente e nel rispetto di tutte le norme di legge; b) curare la manutenzione ordinaria, l’ingrassaggio, il controllo dei livelli dei lubrificanti e dell’olio dei freni; c) al pagamento delle oblazioni per ogni contravvenzione incorsa durante la locazione ed a rimborsare il Locatore dei costi da questo sostenuti oltre ad Euro 42 a titolo di spesa relativa a ciascuna multa. Il Cliente è obbligato a comunicare al Locatore ogni verbale notificatogli dalle autorità pubblica entro ventiquattro ore; d) a tenere indenne il Locatore da qualsiasi pretesa avanzata da terzi per danni da essi subiti nei beni trasportati, o comunque che si trovino nell’autoveicolo. Il Cliente riconosce di non essere titolare di alcun diritto sull’autoveicolo e di non poterne, pertanto, disporne neanche a guisa di pegno. Il Cliente autorizza il Locatore ad addebitare sulla propria carta di credito finanziaria i costi previsti e sottoscritti a pag. 1; il Cliente autorizza l’addebito di eventuali costi in caso di riconsegna del mezzo senza controllo del Locatore o eventuali danni contestati a mezzo comunicazione (racc. a/r o fax) inviata nella residenza indicata nel contratto entro 50 ore dalla riconsegna del veicolo.
  4. Il Cliente si impegna a non condurre ed usare l’autoveicolo, e a non permettere e/o tollerare che altri lo conduca od usi a) in uno Stato diverso dalla Comunità Europea, o dove non sia valida la carta verde assicurativa e comunque dove vi siano disordini politici o stati di guerra; b) per l’espatrio dell’autoveicolo in regime di esportazione; c) per il trasporto di persone o cose per conto terzi; d) per competizioni o prove di velocità; e) per impartire lezioni di guida o per esercitarsi nella stessa; f) in eccesso di velocità; h) in difformità alle prescrizioni del nuovo codice della strada o per scopi contrari alla legge; i) se si tratta di soggetti diversi da quelli indicati nel contratto di noleggio,ovvero che abbiano fornito indicazioni false circa l’età, il nome e l’indirizzo ed in ogni caso se si tratta di persone di età inferiore a 21 anni o superiore a 75 anni, ovvero per i noleggi di vetture di cilindrata superiore ai 1400 cc (compresa), di persone di età inferiore ai 23 anni o munite di patente da meno di tre anni.
  5. Assicurazioni
  6. Il Locatore garantisce che l’autoveicolo è assicurato con polizza assicurativa per responsabilità civile del Cliente e di qualsiasi altra persona autorizzata a condurre l’autoveicolo per danni alle persone, cose ed animali nei limiti previsti dalla legge e regolamenti applicabili e con il massimale unico di Euro 1.500.000,00.

La polizza assicurativa non copre i danni al conducente del veicolo, al suo coniuge non legalmente separato, ai suoi ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, ai suoi affiliati e altri parenti affini sino al terzo grado, in caso di evento dannoso imputabile al conducente. Il Locatore mette a disposizione del Cliente una speciale esclusione di responsabilità per i danni occorsi allo stesso ed ai soggetti sopra indicati, entro il massimale di Euro 30.000,00 che il Cliente acquista siglando lo speciale riquadro a pag. 1 della lettera di noleggio alle condizioni ivi indicate (“Assicurazione Personale”).

  1. Il Cliente si obbliga a risarcire il Locatore per qualsiasi danno occorso per qualsiasi ragione all’autoveicolo. Il Cliente ha facoltà, nei limiti dati specificati, di ridurre l’importo danni da risarcire al valore della franchigia specificatamente indicata nel depliant ufficiale siglando l’apposito riquadro a pag. 1, della lettera di noleggio alle condizioni ivi indicate (copertura danni auto CDW). La suddetta limitazione di responsabilità è comunque valida ed efficace soltanto nei casi di danni occorsi in una collisione con un altro veicolo e sempre che non vi sia stata violazione di alcune delle prescrizioni contenute agli art. 4 e 6 delle presenti condizioni generali di contratto ovvero di norme di legge. La clausola di limitazione di responsabilità CDW non comprende in ogni caso i danni alle ruote, alla parte sottostante del veicolo e/o lo smarrimento dei documenti accessori del veicolo. Qualora il cliente non accetti la clausola di limitazione di responsabilità CDW è obbligatorio a versare anticipatamente all’inizio del noleggio a titolo di deposito cauzionale una franchigia il cui importo è specificatamente indicato nel depliant ufficiale, la quale verrà interamente restituita al cliente alla riconsegna dell’autoveicolo integro e senza danno alcuno. In caso di evento dannoso, il cliente è responsabile del pagamento della suddetta franchigia, dei danni cagionati al veicolo oltre all’importo corrispondente ai corrispettivi dei noleggi non effettuati durante il tempo occorrente per l’esecuzione delle riparazioni sulla base della tariffa minore tra quelle in vigore indicate nel depliant ufficiale e le tabelle dell’ANIA in vigore al momento della consegna del mezzo. Il risarcimento delle spese sostenute per l’acquisto dei pezzi di ricambio, manodopera o traino si intende al valore dei prezzi di listino delle case fornitrici.
  2. Il Cliente acquistando la Super CDW (comunemente chiamata Super Kasko) ha la facoltà di eliminarela franchigia danni CDW.
  3. Il Cliente è responsabile per i casi di furto o incendio del veicolo, di cui è obbligato a sporgere immediata denuncia all’Autorità di Polizia ed a trasmetterne copia al Locatore. In detti casi il cliente è obbligato al pagamento del corrispettivo del noleggio per il periodo intercorrente tra l’inizio di esso e la data di ricezione della denuncia da parte del Locatore, secondo la tariffa concordata all’inizio del noleggio, ovvero secondo la tariffa ufficiale qualora la denuncia sia ricevuta dopo la data prevista di riconsegna. Il Cliente è obbligato a consegnare insieme con la denuncia le chiavi del veicolo. In ogni caso di omessa consegna delle chiavi, il Cliente è obbligato a corrispondere al Locatore l’intero valore del veicolo secondo il listino Eurotax giallo prendendo come riferimento la data della denuncia di furto.

Il Cliente ha facoltà di ridurre l’importo danni da risarcire per i casi di furto e di incendio al valore della franchigia specificatamente indicata nel depliant ufficiale siglando lo speciale riquadro a pag. 1 della lettera di noleggio alle condizioni ivi indicate (“Copertura Furto e Incendio” T.L.W.”). Qualora il cliente non accetti la clausola di limitazione della responsabilità T.L.W. è obbligato a versare anticipatamente all’inizio del noleggio a titolo di deposito cauzionale una franchigia il cui importo è specificatamente indicato nel depliant ufficiale, la quale verrà interamente restituita al Cliente alla riconsegna dell’autoveicolo integro e senza alcun danno.

  1. La validità delle clausole di limitazione della responsabilità sopra previste é soggetta all’osservanza da parte del Cliente e del conducente autorizzato di tutte le prescrizioni relative e degli obblighi previsti dagli artt. 4 e 6 delle presenti condizioni generali di contratto. Fatto salvo il divieto di circolazione di cui all’art. 4, lett. A, nessuna limitazione di responsabilità è efficace per i noleggi eseguiti in Paesi diversi da quelli ivi specificati.
  2. Si riconferma che, per usufruire delle Super CDW e Super TLW previste nei suddetti paragrafi 5b, 5c e 5d, il sinistro deve avvenire senza che si possa imputare al cliente una effettiva negligenza nella guida, precisando come dai paragrafi 4 e 6,il veicolo dovrà essere utilizzato esclusivamente secondo il principio del Buon Padre di famiglia e nel rispetto delle Leggi italiane in vigore. Si sottolinea che, anche nel caso di acquisto della Super CDW e Super TLW,il Cliente rimane totalmente responsabile per i danni occorsi al veicolo sulle ruote, parti sottostanti, tappezzeria interna, cristalli, tetto, parti meccaniche, motore airbag, oltre che danni derivanti dalla percorrenza su strade sterrate. Sono esclusi dalla Super CDW e Super TLW tutti gli accessori extra, quali catene, seggiolini per bambini, radio e antenna, ruota di scorta e accessori, targhe e documenti, chiave della messa in moto, navigatore satellitare; l’importo da risarcire è da determinarsi sul valore di mercato dell’oggetto. In ogni caso saranno addebitati i danni causati da dolo o colpa grave del cliente, addebitando oltre al danno le spese amministrative sostenute. Il costo della riparazione del danno comprende i ricambi, la manodopera, il fermo tecnico del veicolo, il traino, le spese di deposito.
  3. Nel caso di noleggio di gruppi speciali quali minibus, furgoni merci, cabinati, automatiche e auto di lusso, l’eventuale acquisto della Super CDW e Super TLW non elimina completamente le franchigie previste ma le riducono di 2/3. Il Locatore è comunque esonerato da qualsivoglia responsabilità per danni occorsi a merce trasportata o al furto di oggetti personali del Cliente.
  4. In ogni caso di incidente, il Cliente è tenuto ai seguenti obblighi: informare immediatamente il Locatore a mezzo telefono, telegramma o fax e di inviare entro ventiquattro ore dal fatto una relazione dettagliata dell’accaduto stesa su apposito modulo accluso ai documenti del veicolo, informare la più vicina Autorità di Polizia dalla quale farsi rilasciare una copia del rapporto da trasmettere alla stazione di noleggio entro ventiquattro ore, compilare in ogni sua parte la constatazione amichevole dell’incidente, prendendo nota delle generalità delle parti e di eventuali testimoni, dei numeri di targa di tutti i veicoli coinvolti, dei dati relativi alla titolarità e copertura assicurativa di esse, eseguire con diligenza le istruzioni fornite dal Locatore circa la custodia e le riparazioni del veicolo. In caso di inadempimento anche di uno degli obblighi suddetti, il Cliente sarà responsabile dei danni subiti dall’autovettura, anche nel caso di sinistro potenzialmente attivo. Il Locatore non garantisce la sostituzione dell’autoveicolo con altro autoveicolo in ogni caso di sinistro relativo a danni o furto.

6 bis. Le coperture assicurative supplementari si annullano nel caso di accertamento da parte degli uffici preposti del non rispetto delle leggi italiane, rendendo il cliente totalmente responsabile dell’importo dei danni arrecati all’auto in locazione.

  1. Il Cliente si obbliga a riconsegnare al Locatore l’autoveicolo e le chiavi nel luogo e nel termine indicato a pag. 1 della lettera di noleggio con tutti gli accessori e nello stato in cui l’ha ricevuto. Le vetture di gruppo “A” devono essere sempre riconsegnate o la stazione di inizio del noleggio. Fuori dalla suddetta ipotesi, qualora l’autovettura sia
    riconsegnata o una stazione diversa da quella iniziale, il Cliente è obbligato a pagare un supplemento (Supplemento per i viaggi alasciare VAL) in base al depliant ufficiale. Il Cliente è obbligato a riconsegnare il veicolo appena il Locatore ne faccia richiesta. In caso di mancata riconsegna, il Locatore ha diritto a recuperare il possesso del veicolo con ogni mezzo, anche contro la volontà del Cliente ed interamente a spese del medesimo. Il Cliente riconosce che il noleggio avrà termine iniziale alla data e ora di ricevimento del veicolo e delle relative chiavi da parte del Locatore. Qualora il cliente sia autorizzato a riconsegnare il veicolo durante l’orario di chiusura dell’ufficio, avrà termine finale alla data e ora di riapertura dello stesso. In caso di riconsegna del veicolo durante l’orario di chiusura dell’ufficio, senza specifica autorizzazione, il Cliente è comunque ritenuto responsabile per tutti i danni riscontrati sul veicolo al momento della riapertura dell’ufficio, ed è ugualmente responsabile della sottrazione a qualunque titolo da parte di terzi del veicolo o delle chiavi riposte nella cassetta.
  2. Il Cliente è obbligato a pagare in favore del Locatore alla chiusura del contratto a) la tariffa di noleggio chilometrica (calcolata mediante lettura del contachilometri), ovvero la tariffa tempo, il cui importo è specificatoa pag. 1 della lettera di noleggio; in caso di difetto di funzionamento del contachilometri, la tariffa dovuta sarà determinata in base al valore fisso di percorrenza paria 250 chilometri al giorno. Tutte levolte che la tariffa è commisurata al numero dei giorni, il termine “giorno” definisce un periodo di 24 ore o frazione decorrente dal momento della consegna del veicolo al Cliente, salvo che sia diversamente indicato. Il ritardo della consegna rispetto all’ora prevista superiore a 59minuti comporta il conteggi odi un ulteriore intero giorno di noleggio. b) l’IVA in vigore al momento della chiusura del contratto. c) l’importo per il rifornimento del carburante ai sensi dell’art 1. d) Per i noleggi che hanno inizio o un aeroporto, un onere aeroportuale calcolato percentualmente sull’ammontare del noleggio, comprensivo di extra con esclusione degli importi di carburante e tasse. e) Le tariffe per le speciali clausole di limitazione di responsabilità di cui all’art. 5. f) Il supplemento per i viaggi a lasciare di cui all’art. 7. g) Il rimborso per le spese del recupero del mezzo non restituito per qualsiasi causa. h) Ogni altra forma prevista dal presente contratto a titolo di corrispettivo e/o rimborso. i) Ogni spesa che il Locatore abbia a sostenere per ottenere il pagamento da parte del Cliente delle somme come sopra dovute.
  3. Chi stipula il contratto in nome e/o per conto di un terzo ovvero quale suo legale rappresentante risponde in solido con questi della piena osservanza di tutti gli obblighi contenuti nel presente contratto, senza beneficio di preventiva esclusione. Il Cliente che stipula il contratto di noleggio risponde in ogni caso di ogni fatto, azione o omissione imputabile al conducente dell’autoveicolo.
  4. In caso di mancato o inesatto pagamento delle somme dovute, il Locatore ha diritto di emettere una nota di addebito a carico del Cliente o del coobbligato solidale per il pagamento degli interessi moratori al tasso annuo ufficiale di sconto maggiorato di cinque punto percentuali e sempre comunque nel rispetto dei limiti di legge.
  5. Il Locatore emetterà fattura soltanto quando questa sia richiesta al momento della sottoscrizione del contratto di noleggio ed il cliente abbia dichiarato il codice fiscale o la partita IVA.
  6. Il Locatore non è in alcun modo responsabile, tranne in casi di dolo o colpa grave, nei confronti del Cliente né di qualsiasi altro soggetto per le perdite o i danni subiti di qualsivoglia natura, inclusi i danni puramente economici conseguenti al guasto o alla inutilizzabilità dell’autovettura, nonché i danni alle cose trasportate, dimenticate o abbandonate nell’autovettura, sia durante il noleggio che dopo la riconsegna di essa.
  7. Qualsiasi modificazione o integrazione del presente contratto sarà valida ed efficace soltanto se approvata per iscritto dalle parti.
  8. In caso di diversa interpretazione dei testi in lingua italiana ed inglese delle presenti condizioni generali di contratto, prevarrà il testo in lingua italiana.
  9. Per qualsiasi controversia tra le parti è competente esclusivamente il Foro di Cagliari.
  10. Il Cliente è stato informato dalla Mida Rent (Mida Service SRL) che ai sensi della L. 675/1996 i dati forniti dallo stesso potranno costituire oggetto di trattamento in conformità a detta normativa da parte della Mida Rent (Mida Service SRL) via Aldo Moro 511 – 07026 Olbia (SS). Tali dati verranno utilizzati a finalità economiche da parte di Mida Rent (Mida Service SRL), tra le quali la conclusione, esecuzione, contabilizzazione dei contratti di noleggio, i pagamenti e gli accrediti dei corrispettivi dei noleggi e di ogni altra somma dovuta in dipendenza o collegamento ai noi leggi; la costituzione di una banca dati della clientela necessaria per tali finalità; lo svolgimento di attività commerciale a fini pubblicitari o promozionali.

Resta salvo il diritto al trattamento dei dati personali per tutte le finalità esamente consentite dalla Legge nonché dall’Autorità Garante per la tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati personali potrà avvenire soltanto con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riserva tessa dei medesimi. Il Cliente è consapevole ch il trattamento dei suoi dati personali potrà essere effettuato anche da soggetti diversi legati da particolari vincoli a Mida Rent (Mida Service SRL), quali suoi agenti o sub-licenzatari o che comunque utilizzino il suo marchio, ovvero soggetti incaricati di fornire servizi di analisi o elaborazione dei dati stessi.

Il conferimento dei dati del Cliente l’assenso al loro trattamento come sopra descritto sono prestati liberamente e sono necessariamente funzionali alla stipula ed esecuzione del presente contratto. Il Cliente conserva i diritti riconosciuti dall’art.13 della L. 675/1996ed, in particolare, il diritto di ottenere in qualsiasi momento l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati che lo riguardano.